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STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO
Francavilla Geom. Giuseppe
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Area tecnica >> Ambiente

 

Incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
La detrazione del 55% è stata prorogata  fino al 31.12.2010, validi gli acquisti del triennio 2008 2009 2010
 
La Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) introduce interessanti possibilità di detrazioni di spesa  per interventi  di riqualificazione energetica degli edifici.
L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 1 comma 20  Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.
 
Con la Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) detti benefici sono stati prorogati fino a tutto il 31.12.2010. I modesti investimenti necessari per migliorare l'efficienza energetica delle nostre abitazioni o dei nostri luoghi di lavoro possono essere adeguatamente ricompensati non solo dalle minori spese che saremo chiamati ad affrontare in futuro e dalla consapevolezza di aver contribuito a salvaguardare l'ambiente, ma anche dalle detrazioni di imposta di cui potremo beneficiare e che in alcuni casi coprono più della metà dei costi che dovremmo sostenere. Fate attenzione che per il 2007 valgono i vecchi valori di trasmittanza termica della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), mentre per il 2008-2009 e ulteriormente elevati nel 2010 hanno valore i limiti del DM Min. Sviluppo economico del 11/3/2008
 
SPESE PER LE QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%
Gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale, sostenuti nel 2007 e nel 2008/2010 usufruiscono di una detrazione di imposta del 55 per cento da ripartire in tre quote annuali di pari importo (per il 2007) e a scelta del contribuente da un minimo di tre ad un massimo di dieci (per il 2008/2010) entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.
 
La detrazione è possibile per interventi di (comprese le prestazioni professionali  rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione ed alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico):
  • riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344);
  • interventi su sull’involucro di edifici esistenti (comma 345);
  • installazione di pannelli solari termici (comma 346) (quelli che generano acqua calda);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 - non a condensazione entro il 31.12.2009).
 
Attenzione! l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 20/5/2008 n. 207/E esclude i pannelli solari fotovoltaici(quelli che generano energia elettrica) dal cumulo dall'agevolazione della detrazione del 55% (come era già per il 36%) con l'incentivo del Conto Energia. Scarica la Risoluzione a fondo pagina.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
Possono fruire della detrazione coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati
 
La detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.
I pagamenti devono essere fatti tramite bonifico bancario o postale e contenere: la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa.

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